Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 13 gen 1981
Prima della scadenza del periodo di cui all', il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all' nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli dopo la scadenza del periodo di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-35