Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 31

In vigore dal 13 gen 1981
Ai fini precisati all', la Comunità destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione.
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