Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 27

In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunità Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, può decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-27

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