Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 13 gen 1981
Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all' se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5%.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-29