Accordo Int. 1979
Art. 29
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.
2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall', paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.
La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
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