Accordo Int. 1979

Art. 29

In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo. 2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall', paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo