Seconda Convenzione

Art. 2

In vigore dal 13 gen 1981
1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell' del trattato o - soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni. i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita. b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall'entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP. c) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima. Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità - sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a). - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita. d) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunità ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.
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