Accordo Interno
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.
2. - Il paragrafo 1 è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell' della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-2