Accordo Interno
Art. 6
In vigore dal 13 gen 1981
.
I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-6