Accordo Int. 1979
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
.
All'importo di cui all', paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-2-2