Accordo Interno

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1981
ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomè I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lomè firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione; CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che è quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; CONSIDERANDO che occorre altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP; CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: . 1. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione. 2. - Quando, in applicazione dell' della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione. 3. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo