Accordo Int. 1979

Art. 7

In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall', la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.
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