Accordo Int. 1979
Art. 7
In vigore dal 13 gen 1981
.
1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.
2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall', la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-7-2