Accordo Int. 1979
Art. 13
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell' della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.
La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione.
2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell' della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonché alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.
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