Accordo Int. 1979

Art. 17

In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato del FES". Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato è assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. - In seno al Comitato del FES è attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione: Belgio 6 Danimarca 3 Germania 27 Francia 24 Irlanda 2 Italia 12 Lussemburgo 1 Paesi Bassi 8 Regno Unito 17 4. - 1.1 Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti. 5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.
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