Accordo Int. 1979

Art. 19

In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. - La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato. In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all', paragrafo 5 della convenzione, può trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonché essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.
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