Accordo Int. 1979
Art. 16
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese, contenente tutte le informazioni raccolte dagli Stati membri e dagli Stati ACP e analizzate dalla Commissione per valutare la futura cooperazione allo sviluppo tra lo Stato ACP e la Comunità.
Sulla base di questo documento, ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, allo scopo di valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri agli Stati ACP.
2. - In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario, relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora uno o più Stati membri ne facciano richiesta.
3. - 1 rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonché delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.
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