Accordo Int. 1979
Art. 12
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiami degli aiuti previsti all' della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.
2. - La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
3. - Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-12