Accordo Int. 1979
Art. 10
In vigore dal 13 gen 1981
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1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
2. - Fatti salvi gli , i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-10