Art. 10
Accordo Int. 1979

Art. 10

18 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 2. - Fatti salvi gli , i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
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