Accordo Int. 1979

Art. 14

In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'. 2. - La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. - La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo