Accordo Int. 1979
Art. 17
24 / 316In vigore dal 13 gen 1981
.
1. - Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato del FES".
Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato è assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.
3. - In seno al Comitato del FES è attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione:
Belgio 6
Danimarca 3
Germania 27
Francia 24
Irlanda 2
Italia 12
Lussemburgo 1
Paesi Bassi 8
Regno Unito 17
4. - 1.1 Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.
Storico versioni
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