Accordo Interno

Art. 7

In vigore dal 13 gen 1981
. Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunità Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo entra in vigore, purchè siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.
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