Accordo Interno
Art. 3
In vigore dal 13 gen 1981
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Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-3