Accordo Int. 1979

Art. 4

In vigore dal 13 gen 1981
. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all' della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all', paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.
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