Seconda Convenzione

Art. 5

In vigore dal 13 gen 1981
1. L' non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata del commercio in generale. 3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.
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