Seconda Convenzione
Art. 9
In vigore dal 13 gen 1981
1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.
b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP nè a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
Storico versioni
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