Seconda Convenzione
Art. 13
In vigore dal 13 gen 1981
1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all', paragrafo 1.
2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.
3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all', paragrafo I, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-13