Seconda Convenzione
Art. 10
In vigore dal 13 gen 1981
A meno che vi abbia già proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomè, ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-10