Seconda Convenzione

Art. 8

In vigore dal 13 gen 1981
1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o già presi dagli Stati membri. 3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.
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