Seconda Convenzione

Art. 4

In vigore dal 13 gen 1981
Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base. Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo