Seconda Convenzione
Art. 4
In vigore dal 13 gen 1981
Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base.
Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-4