Seconda Convenzione

Art. 3

In vigore dal 13 gen 1981
1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. 2. Il paragrafo I tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-3

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