Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 40

In vigore dal 13 gen 1981
1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente. 2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidità del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati. 4. Le somme trasferite sono infruttifere.
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