Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 13 gen 1981
1. Sono contemplati i seguenti prodotti:
Codice NIMEXE 1. Arachidi in guscio o
decorticate da 12.01-31 a 12.01-35 2. Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87 3. Cacao in grani 18.01-00 4. Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30 5. Burro di cacao 18.04-00 6. Caffè, verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17 7. Estratti o essenze di caffe da 21.02-11 a 21.02-15 8. Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90 9. Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90 10. Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75 11. Copra 12.01-42 12. Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 13. Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-65 14. Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 15. Noci e mandorle di palmisti 12.01-44 16. Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95 17. Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98 18. Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99 19. Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99 20. Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99 21. Legno semplicemente
squadrato da 44.04-20 a 44.04-98 22. Legno semplicemente
segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79 23. Banane fresche 08.01-31 24. Te da 09.02-10 a 09.02-90 25. Sisal grezzo 57.04-10 26. Vaniglia 09.05-00 27. Garofani (antofilli,
chiodi e steli) 09.07-00 28. Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40 29. Peli fini di capra mohair 53.02-95 30. Gomma arabica 13.02-91 31. Piretro (fiori, foglie, steli,
cortecce, radici) nonche succhi
ed estratti di piretro 12.07-10 e 13.03-15 32. Oli essenziali non deterpenati
di garofano, di niaouli e
d'ylang-ylang 33.01-23 33. Semi di sesamo 12.01-68 34. Noci e mandorle di acagiu 08.01-77 35. Pepe 09.04-11 e 09.04-70 36. Gamberetti 03.03-143 37. Calamari 03.03-68 38. Semi di cotone 12.01-66 39. Panelli di semi e frutti
oleosi da 23.04-01 a 23.04-99 40. Gomma da 40.01-20 a 40.01-60 41. Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 42. Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25 e 07.05-65 43. Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70 44. Minerali di ferro (minerali,
anche arricchiti, piriti
arrostite) da 26.01-12 a 26.01-18
2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema.
Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59.
3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi:
a) ciascun prodotto elencato all', paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli ;
b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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