Seconda Convenzione
Art. 21
In vigore dal 13 gen 1981
Le misure di promozione commerciale di cui all' comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati:
a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro;
b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale;
c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualità, imballaggio e presentazione;
d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP;
e) pubblicità;
f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonché fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunità e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione;
g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing";
h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunità e negli Stati ACP;
i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sarà redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali;
j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione;
k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attività di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-21