Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 26

In vigore dal 13 gen 1981
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all', dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-26

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