Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 32

In vigore dal 13 gen 1981
1. L'importo globale di cui all' è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-32

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