Art. 34
Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 34

140 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, può: 1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo; 2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.
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