Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 34
140 / 316In vigore dal 13 gen 1981
In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, può:
1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo;
2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-34