Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 47

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per gli Stati ACP elencati nell', paragrafo 3, lettere b) e c): a) la percentuale fissata all' è del 2% b) la percentuale fissata all' è del 2%. 2. Nell'applicazione dell' si tiene conto delle particolari difficoltà incontrate da questi Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-47

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