Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 47
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per gli Stati ACP elencati nell', paragrafo 3, lettere b) e c):
a) la percentuale fissata all' è del 2%
b) la percentuale fissata all' è del 2%.
2. Nell'applicazione dell' si tiene conto delle particolari difficoltà incontrate da questi Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-47