Seconda ConvenzioneTitolo III

Art. 52

In vigore dal 13 gen 1981
1. La possibilità di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all' viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell' quando, per un prodotto contemplato dall' ed esportato nella Comunità, viene constatata la possibilità che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacità di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditività di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacità di esportazione. 2. La predetta possibilità di ricorso è aperta anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficoltà tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni. 3. Una flessione del 10% costituisce una riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione.
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