Seconda Convenzione›Titolo III
Art. 54
In vigore dal 13 gen 1981
1. L'intervento di cui all' è orientato verso gli obiettivi definiti all'.
2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione nonché delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'.
3. Un solo Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 50% dei fondi disponibili come frazione annua.
4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-54