Seconda ConvenzioneTitolo III

Art. 54

In vigore dal 13 gen 1981
1. L'intervento di cui all' è orientato verso gli obiettivi definiti all'. 2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione nonché delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'. 3. Un solo Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 50% dei fondi disponibili come frazione annua. 4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.
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