Seconda ConvenzioneTitolo III

Art. 53

In vigore dal 13 gen 1981
1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15% dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall' può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'. 2. Nondimeno, per gli Stati di cui all', paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sarà pari a 10%. 3. La domanda di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-53

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