Seconda Convenzione›Titolo III
Art. 56
In vigore dal 13 gen 1981
Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalità e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all', paragrafo 3.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-56