Seconda Convenzione

Art. 59

In vigore dal 13 gen 1981
La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, può, in conformità del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all' in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunità.
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