Seconda Convenzione›Titolo IV
Art. 62
In vigore dal 13 gen 1981
Ciascuno Stato ACP farà in modo da indicare più chiaramente possibile i suoi settori di priorità per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-62