Seconda Convenzione›Titolo IV
Art. 63
In vigore dal 13 gen 1981
Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessità di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-63