Seconda Convenzione›Titolo IV
Art. 63
165 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessità di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-63