Seconda Convenzione
Art. 137
In vigore dal 13 gen 1981
1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo.
3. a) La dotazione speciale è inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione è ricostituita al suo livello iniziale.
b) L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non può superare 200 milioni di UCE.
c) Allo scadere della presente convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
d) In caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunità decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso.
5. a) Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare in modo più efficace e rapido alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
b) Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonché in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme già spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione.
c) Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'.
d) Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.
6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
7. Per le modalità di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale può concedere anticipi.
8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al più presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purchè circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine.
b) Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo può essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti.
c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-137