Seconda Convenzione

Art. 125

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP. Le società di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'. 2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP. 4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunità. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficoltà dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perché l'organo competente della Comunità disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacità di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunità e degli Stati ACP. 6. Quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonché al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.
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