Seconda Convenzione

Art. 122

In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. b) L'ordinatore nazionale può delegare una parte di queste funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. 2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale: a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinché siano assicurate le parità delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico; b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione; c) indice le gare d'appalto; d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione. 3. Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli. 4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche. A questo titolo decide: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purchè non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da motivi tecnici od economici; e) applicazione o remissione delle penalità di mora.; f) atti per lo svincolo delle cauzioni; g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine; h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri nè degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il delegato è però tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento. 5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.
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