Seconda Convenzione

Art. 117

In vigore dal 13 gen 1981
1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono. b) Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste. c) Gli Stati ACP possono altresì prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi. 2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 3. Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può, caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all' per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.
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