Seconda Convenzione
Art. 114
In vigore dal 13 gen 1981
1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:
a) complessi di azioni di formazione,
b) programmi di microprogetti,
c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale.
Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali.
2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si può ricorrere ad una procedura accelerata di decisione.
3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.
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